POS e PSC: Cosa Sono e Differenze

POS e PSC: Cosa Sono e Differenze

I documenti POS e PSC sono essenziali per il funzionamento in sicurezza dei cantieri in quanto forniscono un approccio sistematico alla valutazione dei rischi di ogni fase del processo di costruzione, aiutando a stabilire misure precauzionali che proteggano i lavoratori da potenziali pericoli. 

Dall’identificazione di potenziali problemi e dall’offerta di soluzioni alla trasmissione di istruzioni di sicurezza e alla presentazione di una panoramica delle ispezioni sul posto di lavoro, questi piani sono fondamentali per soddisfare le normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza

La corretta implementazione dei documenti POS e PSC non solo salvaguarda i lavoratori, ma apporta anche benefici alle aziende, promuovendo l’efficienza, il controllo della qualità e riducendo i costi degli incidenti legati ai potenziali rischi.

All’interno di questo articolo analizziamo nel dettaglio i documenti POS e PSC definendo cosa sono e quali sono le loro differenze.

Prima di iniziare con la spiegazione nel dettaglio, mi presento: sono Vincenzo e ho lavorato per oltre 20 anni come responsabile della sicurezza nelle aziende. Ho creato questo portale per aiutare professionisti e aziende ad orientarsi nel mondo della sicurezza sul lavoro, così da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adeguarsi alle normative di legge.

Piano di Sicurezza nei Cantieri: cosa sono POS e PSC

POS e PSC assicurano che il cantiere operi secondo gli standard di sicurezza, contribuendo a proteggere i dipendenti e a garantire che il lavoro venga svolto in modo efficace ed efficiente.

Cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e quando serve

Documentazione fondamentale per la gestione del lavoro nei cantieri, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è finalizzato alla mitigazione dei rischi.

Come stabilito dall’allegato XV del dlgs n. 81/2008, i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono i seguenti:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che a loro volta comprendono:
    • Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    • La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    • I nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    • Il nominativo del medico competente ove previsto;
    • Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    • I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    • Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • L’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto;
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
psc e pos

Cos’è il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e quando serve

Il PSC è un documento importante per garantire la sicurezza delle operazioni in cantiere; delinea dettagli come le fasi di lavoro, i rischi associati e le azioni da intraprendere per soddisfare i requisiti di sicurezza necessari. 

Questo documento deve essere incluso nel contratto tra il cliente e l’appaltatore per garantire che tutte le parti siano consapevoli dei loro obblighi in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro durante l’intero progetto.

L’accuratezza e la precisione nella stesura di questa relazione tecnica assicurano che qualsiasi rischio o pericolo possa essere affrontato efficacemente prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei lavori, ottimizzando così la sicurezza in cantiere.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  • Identificazione e descrizione dell’opera:
    • Indirizzo del cantiere;
    • Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
    • Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, indicazione del nominativo del:
  • Individuazione e valutazione dei rischi con riferimento a:
    • Area ed organizzazione del cantiere;
    • Interferenza tra lavorazioni;
    • Rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
  • Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento:
    • All’area di cantiere:
      • Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree, interrate o sottoservizi; 
      • Presenza di fattori esterni che comportano i rischi per il cantiere (rischi investimento, rischio annegamento) 
      • Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante 
      • Misure di coordinamento per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (se necessario tavole e disegni tecnici esplicativi);
    • All’organizzazione del cantiere, analisi:
      • Delle modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
      • Dei servizi igienico-assistenziali; 
      • Della viabilità principale di cantiere; 
      • Degli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
      • Degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
      • Delle disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102; 
      • Delle disposizioni per dare attuazione all’articolo 92, c.1, lettera c); 
      • Delle eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
      • Della dislocazione degli impianti di cantiere; 
      • Della dislocazione delle zone di carico e scarico;
      • Delle zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 
      • Delle eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
    • Alle lavorazioni, il C.S.P. suddivide le singole lavorazioni in fasi e sottofasi di lavoro ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
      • Al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
      • Al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
      • Al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di ordigno bellico rinvenuto durante le attività di scavo;
      • Al rischio di caduta dall’alto;
      • Al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
      • Al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
      • Ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
      • Ai rischi di incendio o esplosione;
      • Ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
      • Al rischio di elettrocuzione;
      • Al rischio rumore;
      • Al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
  • Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
  • La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini/giorno;
  • La stima dei costi della sicurezza.

Le principali differenze tra POS e PSC

POS e PSC sono documenti utilizzati per garantire la sicurezza all’interno dei cantieri. Pur presentando molte analogie, si differenziano per alcuni aspetti fondamentali. 

Il più ovvio è la loro natura obbligatoria: un POS deve essere sempre redatto, mentre un PSC è necessario solo quando sono coinvolte più imprese all’interno di un singolo cantiere oppure un’unica azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.

In termini di contenuti, un POS è solitamente dedicato alla valutazione dei rischi associati al singolo cantiere, mentre un PSC prende in considerazione i rischi esterni, come condutture, linee aeree e traffico in transito. 

Entrambi i documenti servono a garantire il rispetto degli standard di sicurezza e la loro efficace gestione.

Chi redige il POS? Chi il PSC?

Chi redige il POS è il datore di lavoro, ovvero il titolare dell’impresa che si occupa dei lavori, senza distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice. 

Per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono coinvolte due figure:

  • Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP) il quale ha il compito di redigere il piano di sicurezza;
  • Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) il quale valuta il piano di sicurezza, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Il titolare dell’impresa ha successivamente la responsabilità di assicurare che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate e che il piano sia distribuito al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), oltre che a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere.

Contenuto del POS e contenuto del PSC a confronto

Il Piano Operativo di Cantiere (POS) è una parte essenziale di qualsiasi progetto di costruzione e il suo scopo principale è quello di valutare e mitigare i rischi legati alle attività di costruzione in cantiere

Tuttavia, non tiene conto di tutti i rischi potenziali: è qui che entra in gioco il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il PSC tiene conto dei rischi esterni, come le condutture sotterranee vicine che potrebbero causare interruzioni, le linee elettriche aeree che potrebbero avere un impatto sulle operazioni o il traffico veicolare regolare nei pressi del sito. 

Considerando tutti questi fattori che possono influire sul progetto, entrambi i piani forniscono una visione completa dei possibili rischi del sito e permettono di prendere le precauzioni necessarie per lo specifico caso.

Le differenze tra POS, PSC e DUVRI in breve

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) è definito all’interno dell’art. 26 del COSO 81, che regolamenta gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

Prima di entrare nel dettaglio delle differenze è bene comprendere la classificazione dei lavori di cantiere che vengono suddivisi in due categorie:

  • Lavori che non rientrano nella categoria di “Cantiere Temporaneo”;
  • Lavori che rientrano nella categoria di “Cantiere Temporaneo”.

Nella prima categoria rientrano tutti quei lavori che generalmente vengono svolti all’interno delle aziende: pulizie dei locali, servizi di manutenzione agli impianti, servizi di manutenzione alle attrezzature e ai macchinari ecc. In questi casi è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

Se invece si rientra nella seconda categoria, ovvero siamo in presenza di un cantiere, è necessario redigere il POS e il PSC.

Le sanzioni in caso di mancanza di POS e PSC

Vediamo nel dettaglio le sanzioni previste dalla normativa in caso di mancata redazione del POS e del PSC.

Le sanzioni se manca il Piano Operativo di Sicurezza

Se i datori di lavoro non elaborano correttamente il Piano Operativo di Sicurezza (POS), o non lo compilano affatto, rischiano una sanzione significativa. Possono incorrere nell’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro, da 4 a 8 mesi e da 2.000 a 8000 se si tratta di cantieri con rischi di cui all’Allegato XI.

Si tratta di una punizione severa che incentiva le aziende ad attenersi senza esitazioni agli obblighi previsti dal POS. I datori di lavoro devono assicurarsi che sia in vigore un POS accurato per tutti i dipendenti e che venga aggiornato con qualsiasi modifica il più rapidamente possibile.

Le sanzioni se manca il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Se vengono rilevate irregolarità o mancato rispetto dei termini e delle condizioni per la compilazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), tutti i responsabili, dal committente ai coordinatori, saranno perseguibili penalmente. Ciò può comportare l’arresto fino a sei mesi e multe che possono arrivare fino a 12.000 euro, a seconda della gravità delle loro azioni. 

Queste misure sono state messe in atto per garantire che le persone coinvolte si attengano sempre a queste norme e rispettino i loro obblighi nei confronti dei lavoratori.

La formazione da seguire per redigere POS e PSC

Per la redazione del POS e del PSC vi sono alcuni corsi di formazione che possono essere seguiti per essere sicuri di redigere la documentazione in base ai requisiti previsti dalla normativa. Ecco i corsi che, in particolar modo, ti consiglio:

FAQ su differenze tra POS e PSC

Vediamo ora alcune domande frequenti che gli utenti si pongono spesso nel momento in cui cercano informazioni a riguardo di POS e PSC.

Cosa vuol dire PSC e POS?

POS sta per Piano Operativo di Sicurezza mentre PSC sta per Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Si tratta di due importanti documenti che stimano i rischi e stabiliscono le misure di prevenzione per le attività svolte all’interno dei cantieri di lavoro.

Quando serve il POS e quando PSC?

Una POS è essenziale per qualsiasi azienda che voglia aprire un cantiere, in quanto delinea i regolamenti, le leggi e i protocolli di sicurezza che tutto il personale deve rispettare quando si trova sul posto. 

Un PSC diventa obbligatorio quando in un progetto sono coinvolte più aziende o se un’impresa appaltatrice si avvale di diverse altre aziende per raggiungere i propri obiettivi. 

Entrambi i documenti assicurano che il cantiere operi secondo gli standard di sicurezza, contribuendo a proteggere i dipendenti e a garantire che il lavoro venga svolto in modo efficace ed efficiente.

Quando il POS sostituisce il PSC?

Nel caso in cui all’interno di un cantiere sia impegnata una sola impresa costruttrice è obbligatorio redigere il POS. Diversamente, se nel cantiere operano più imprese, è obbligatorio procedere alla redazione del PSC.

Chi è tenuto a redigere il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve essere redatto dal datore di lavoro di un’impresa esecutrice e costituisce una fonte preziosa di orientamento sia per il datore di lavoro che per l’appaltatore durante il lavoro in un cantiere. 

Questo documento non solo informa i dipendenti sui rischi specifici presenti in un determinato cantiere, ma delinea anche i protocolli e i sistemi di sicurezza, consentendo loro di mantenere la propria sicurezza e salute e di monitorare attivamente eventuali pericoli sul luogo di lavoro.

È quindi essenziale che i datori di lavoro investano tempo e risorse nella creazione di POS complete per garantire il buon funzionamento dei loro cantieri.

Chi è tenuto a redigere il PSC?

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), con la successiva verifica da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Quando il POS non è obbligatorio?

I datori di lavoro che non configurano la loro attività come cantiere temporaneo o mobile (ex art. 96 del D. lgs 81/2008) non sono tenuti alla redazione del POS. In questo caso, infatti, deve essere redatto il DUVRI.

Quando il PSC non è obbligatorio?

Nel caso in cui all’interno di un cantiere sia impegnata una sola impresa costruttrice non è obbligatorio redigere il PSC, mentre, invece, il datore di lavoro è tenuto alla redazione del POS.